(Pubblicata    nel     Bollettino     Ufficiale     della     Regione
      Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 aprile 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge regionale
18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma  di  governo  della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  di  autonomia),  e'  ratificato
l'accordo allegato alla presente  legge  per  l'organizzazione  e  la
gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie tra
la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,  la
Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano. 
  2. L'organizzazione e  la  gestione  dell'Istituto  zooprofilattico
sperimentale delle Venezie sono disciplinate secondo le  disposizioni
dell'accordo di cui al comma 1 in attuazione del decreto  legislativo
30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti  zooprofilattici
sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h),  della  legge
23 ottobre 1992, n. 421), e del decreto legislativo 28  giugno  2012,
n. 106 (Riorganizzazione degli  enti  vigilati  dal  Ministero  della
salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). 
  3. L'accordo di cui al comma 1  puo'  essere  modificato  solo  con
leggi regionali e provinciali sulla base di accordi  tra  la  Regione
del Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la  Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia.